Interessante sentenza del Tribunale di Pordenone su assicurazione e contenuto del “dolo civile”

Interessante sentenza del Tribunale di Pordenone su assicurazione e contenuto del “dolo civile”
19 Dicembre 2019: Interessante sentenza del Tribunale di Pordenone su assicurazione e contenuto del “dolo civile” 19 Dicembre 2019

Le cause del nostro studio

L’ordinanza emessa dal Tribunale di Pordenone (Giudice unico: Dott.ssa M.P. Costa) il 24 ottobre 2019 ha deciso una controversia insorta tra un assicurato che aveva stipulato una polizza per il rischio della sospensione della patente di guida ed il proprio assicuratore, che gli aveva contestato, fra l’altro, il “fatto doloso” del conducente cui era stata sospesa la patente.

Nello specifico, l’assicuratore imputava a quest’ultimo non solo di aver tenuto una velocità (189,92 km/h) di gran lunga superiore al limite imposto in autostrada (130 km/h), nonostante il rilevatore fosse presegnalato, ma anche di esser stato protagonista, nel recente passato, di un identico precedente (per il quale l’assicurato era stato puntualmente indennizzato come da contratto), a seguito del quale la patente di guida gli era stata appena restituita.

Il Giudice ha, quindi, dovuto pronunciarsi sulla connotazione del dolo ai fini civilistici, in quanto elemento psicologico rilevante nella fase dell’esecuzione del contratto.

In proposito l’ordinanza ha affermato che “sebbene non esista una definizione codicistica del dolo civilistico, esso deve intendersi come l’altra faccia della buona fede negoziale e, dunque, equivale alla mala fede nella fase di esecuzione ed attuazione del contratto”. 

Da questa affermazione di principio l’ordinanza ha tratto il sillogismo per cui “se… la buona fede, in senso soggettivo, consiste nella persuasione di agire in conformità delle regole di diritto e nella convinzione della legalità del proprio comportamento, del quale l'agente ignori l’antigiuridicità, tale stato intellettivo non può assistere colui che, come è avvenuto nel caso di specie, abbia tenuto una velocità apertamente in violazione della legge e per di più nella piena consapevolezza dell'esistenza delle sanzioni che ne sarebbero inevitabilmente derivate”. 

Infatti, “proprio la pacifica dinamica degli eventi, ossia l’incontestata circostanza che sostanzialmente nella immediatezza del riottenimento della patente di guida e, perciò, in esecuzione del medesimo “disegno criminoso” [il conducente in questione] abbia volontariamente deciso di non rispettare nuovamente i limiti di velocità ed altrettanto volontariamente abbia invece deciso di violarli, evidentemente confidando nella copertura assicurativa (che, infatti, gli era stata pacificamente assicurata per la analoga infrazione, che, come detto, aveva appena finito di scontare), denota la mala fede del soggetto agente, il quale con la sua condotta consapevolmente ha scardinato e, perciò, definitivamente turbato, in modo del tutto inaccettabile, l’equilibrio del sinallagma contrattuale voluto dalle parti contraenti, di fatto rendendo il rischio dell’evento oggetto di assicurazione (per sua natura aleatorio) certezza assoluta del suo reale, reiterato verificarsi”. 

L’inevitabile conseguenza, per il Tribunale di Pordenone, è che una “condotta in mala fede” come “quella testé descritta… preclud[a] alla ricorrente l’esercizio fraudolento o sleale dei diritti, che le erano stati attribuiti in forza della polizza assicurativa”. 

La sua domanda è stata, quindi, respinta. 

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